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AI Act, infine

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E così il 13 marzo il Parlamento europeo ha approvato l’AI Act, il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale. In estrema sintesi e lasciando a margine vari dettagli ecco quello che c’è da sapere.

Concluse quelle che sono ormai delle formalità, l’AI Act diventerà ufficialmente legge entro maggio o giugno e le sue disposizioni inizieranno a entrare in vigore per gradi:

– 6 mesi dopo: i Paesi saranno tenuti a proibire i sistemi di AI vietati

– 1 anno dopo: inizieranno ad applicarsi le regole per i sistemi di intelligenza artificiale di uso generale

– 2 anni dopo: il resto della legge sull’AI sarà applicabile

– 36 mesi dopo: gli obblighi per i sistemi ad alto rischio

Le sanzioni in caso di non conformità possono arrivare fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato annuo mondiale.

Vietate/i:

  • Sfruttamento delle vulnerabilità di persone o gruppi in base all’età, alla disabilità o allo status socio-economico
  • Le pratiche manipolatorie e ingannevoli, sistemi che usino tecniche subliminali per distorcere materialmente la capacità decisionale di una persona
  • Categorizzazione biometrica ovvero la classificazione di individui sulla base di dati biometrici per dedurre informazioni sensibili come razza, opinioni politiche o orientamento sessuale (eccezioni per le attività di contrasto)
  • Punteggio sociale (valutazione di individui o gruppi nel tempo in base al loro comportamento sociale o a caratteristiche personali)
  • Creazione di database di riconoscimento facciale attraverso lo scraping non mirato di immagini da internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso
  • Inferenza delle emozioni nei luoghi di lavoro e nelle istituzioni educative (eccezioni per motivi medici o di sicurezza)
  • Le pratiche di valutazione del rischio di commettere un reato basate esclusivamente sulla profilazione o sulla valutazione delle caratteristiche di una persona

Non è del tutto vietata bensì limitata l’identificazione biometrica in tempo reale in spazi accessibili al pubblico – sulla base di circostanze definite (gli usi ammessi includono, ad esempio, la ricerca di una persona scomparsa o la prevenzione di un attacco terroristico) che richiedono un’approvazione giudiziaria o di un’autorità indipendente.
L’identificazione biometrica a posteriori è considerata ad alto rischio. Per questo, per potervi fare ricorso, l’autorizzazione giudiziaria dovrà essere collegata a un reato.

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