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Le modifiche costituzionali e quel potere di veto garantito alle regioni a statuto speciale.

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A cura di @Massimo011

La riforma costituzionale prevede che la revisione del Titolo V si applichi alle regioni a statuto speciale solo dopo una specifica modifica dei loro statuti. Lo stato riconosce così agli enti territoriali autonomi un ingiustificato potere di veto. Possibili conseguenze sulla politica finanziaria.

L’autore dell’articolo,commenta così

Appare inconcepibile, specie sul piano finanziario, non avere previsto l’immediata applicabilità anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di quanto previsto dal nuovo art. 119, comma 4, in ordine agli standard oggettivi di costo e fabbisogno che dovrebbero parametrare il futuro trasferimento di risorse finanziarie in via generale a tutte le istituzioni territoriali e autonome della Repubblica.

Ponendo una domanda,nello stesso articolo:

La maggioranza parlamentare che ha approvato le disposizioni, peraltro con procedura legislativa aggravata dalla doppia lettura in entrambi i rami del parlamento, è consapevole di avere creato questo solco istituzionale nel contesto di una riforma dello “stato regionale” orientata verso il “centro”?

L’articolo è di Massimo Greco, da lavoce.i nfo


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