Il 28 gennaio 2025 la Procura della Repubblica di Roma aveva iscritto nel registro degli indagati alcuni esponenti del governo per non aver dato seguito al mandato di arresto della Corte Penale Internazionale nei riguardi del libico Najeem Osema Almasri accusato di vari reati, destando scalpore su tutti i giornali.
Qualche giorno dopo il giornale Il Riformista ha pubblicato l’intervista a Onelio Dodero, Procuratore della Repubblica di Cuneo, che spiega gli aspetti tecnici della questione: quali sono i criteri che deve seguire il pubblico ministero nella prima valutazione della fondatezza di una denuncia di reato?
Secondo la spiegazione di Dodero, la legislazione vigente (cioè dopo la riforma Cartabia) prevede che la sola notizia di reato contenuta in una denuncia non è sufficiente per giustificare l’iscrizione immediata ed automatica di qualcuno in uno dei differenti registri usati per iniziare l’attività giudiziaria, ma la pubblica accusa deve valutare la fondatezza della denuncia ed eventualmente fare delle indagini preliminari, anche convocando l’accusato per sentire la sua versione.
Nel caso in questione, la Procura di Roma aveva iscritto gli indagati nel cosiddetto “registro 21”, quello in cui sono registrati i denunciati “noti”, mentre avrebbe potuto attendere i primi riscontri ed iscrivere la denuncia nel “registro 45”, quello riservato per le denunce per le quali la pubblica accusa non riscontra ipotesi di reato. Secondo questa interpretazione, la giustificazione della Associazione Nazionale Magistrati che l’iscrizione nel registro degli indagati era un “atto dovuto” non dovrebbe essere ritenuta valida.
La rivista Giurisprudenza Penale riporta gli opposti pareri della Associazione Nazionale Magistrati e dell’Unione delle Camere Penali Italiane sulla questione.


Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.