A cura di @Apollyon.
Le prestazioni che rispondono a bisogni essenziali della persona non possono essere soggette a limitazioni di alcun genere, né per la cittadinanza, né per titolo di soggiorno né per durata della residenza. La Corte costituzionale ha affermato – ad esempio, nella sentenza 187/2010 – ripetutamente questo principio facendo riferimento a tutte le prestazioni “destinate a far fronte al sostentamento della persona”. Si è trattato sinora di sentenze riferite alle prestazioni di invalidità, ma lo stesso principio non può che essere applicato anche a una prestazione rivolta (anche o esclusivamente, dipenderà dai limiti di reddito) a far uscire molte famiglie dalla condizione di povertà assoluta.
Ne parla Repubblica in un’intervista ad Alberto Guarisso dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione.
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