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Perché Mafia Capitale non era Mafia

Perché Mafia Capitale non era Mafia

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A cura di @cocomeraio.

Art. 416 bis del codice penale Associazioni di tipo mafioso anche straniere

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

I giudici che hanno condannato Buzzi, Carminati e molti amministratori pubblici romani a dure condanne per corruzione non hanno riconosciuto l’aggravante mafiosa. Nelle motivazioni rese note oggi  si riconosce la possibilità che possano  esistere organizzazioni criminali di stampo mafioso non per forza cloni o derivate da quelle meridionali ma il cosiddetto “mondo di mezzo”non era di tipo mafioso in quanto mancava l’elemento della forza dell’intimidazione.

Per il tribunale esistevano due organizzazioni criminali una dedita all’usura e al recupero crediti e una dedita all’infiltrazione degli appalti pubblici. il fatto che avessero punti di contatti non era sufficiente “per stabilire un unicum operativo nel quale ciascuno fosse consapevole e partecipe del complesso delle attività compiute e programmate dagli altri”.

Data la corruzione diffusamente praticata il sentire comune attribuisce a tale sistema di potere una complessiva “mafiosità” ma proseguono i giudici,non il codice penale e non è neppure possibile dare ” interpretazioni talmente estensive di tale norma da trasformarsi – con violazione del principio di legalità – in vere e proprie innovazioni legislative, che rimangono riservate al legislatore». Interpretazione estensiva che invece auspicavano altri.

Resta ovviamente la censura per gli imputati in particolare verso Buzzi che pure aveva tentato di recuperare il suo passato criminale, [percorso] che avrebbe dovuto indurre a salvaguardare l’esperienza della creazione di cooperative sociali finalizzate al recupero di ex detenuti e non ad orientarle verso la commissione di reati gravi, e commessi in forma associata”.


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